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Depositata la richiesta di regolamentazione del commercio di cannabis light

Dopo tanto clamore a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, è stata richiesto al Parlamento (dopo aver cancellato, quest’ultimo, dalla legge 242 del 2016 il paragrafo relativo alle infiorescenze) di normare la commercializzazione delle talee e delle infiorescenze di cannabis light.

Infatti, dall’articolo 2, ovvero quello che si riferiva alla liceità della coltivazione, era stato eliminato il comma 2 che, appunto, prevedeva la produzione di infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale ed erboristico.

Per iniziativa del sentatore Matteo Mantero e di altri esponenti del M5S, è stata, per l’appunto, di recente presentata in Senato una modifica alla legge sulla canapa industriale per normare il commercio di infiorescenze, nonchè lo stanziamento di  fondi per gli agricoltori che faranno ricerca e sperimentazione su nuove varietà con il disegno di legge numero 1324.

“La modifica della legge n. 242 del 2016”, scrivono i senatori in un comunicato indirizzato alla presidenza del Consiglio, “appare, non solo necessaria per tutelare la salute del consumatore, scopo primario del legislatore, ma dovrà garantire le iniziative economiche di assoluta rilevanza economica, industriale, commerciale ed agricola di opportunità di lavoro, che sono sorte e che sorgeranno di conseguenza in futuro, anche nel rispetto di quanto stabilito e garantito dall’articolo 41 della Costituzione”.

La prima modifica sarebbe quella al comma 2 dell’articolo 2 della legge, aggiungendo “infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare o erboristico, con percentuale di THC inferiore allo 0,6 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione” e anche “materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, con percentuale di THC inferiore allo 0,6 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione”.

Il comma 3 verrebbe modificato specificando che: “Sull’etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, deve essere indicata: a) la quantità di THC contenuta, la quale deve essere inferiore allo 0,6 per cento; b) il contenuto di CBD; c) l’assenza di metalli pesanti; d) l’origine di provenienza della coltivazione”.
All’articolo 3, comma 1, dopo la parola: “semente” è inserita la seguente: “o della talea”.

All’articolo 6 il comma 2 è sostituito dal seguente: “Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento”.

Infine, l’ultima modifica riguarderebbe il testo unico in materia di stupefacenti dal quale sarebbe tolta la canapa con tenore di THC sotto lo 0,6% per evitare qualsiasi problema.

 

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